I Cantoni provvedono affinché sia assicurata una consulenza per l’esecuzione degli articoli 14 e 27.
The cantons shall ensure that an advisory service be set up for the enforcement of Articles 14 and 27.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.