1 Nel procedere alle operazioni di spurgo e di svuotamento dei bacini di accumulazione o al controllo dei dispositivi di scarico dell’acqua e di evacuazione delle piene, il detentore dell’impianto veglia affinché siano evitati nella misura del possibile effetti pregiudizievoli alla fauna e alla flora nella parte a valle del corso d’acqua.
2 Per procedere a uno spurgo o a uno svuotamento è richiesta l’autorizzazione del Cantone. L’autorità che rilascia l’autorizzazione consulta i servizi interessati. Se per la sicurezza dell’esercizio sono necessari spurghi e svuotamenti periodici, l’autorità si limita a stabilire il momento dell’operazione e le modalità d’esecuzione.
3 Qualora avvenimenti straordinari gli impongano di abbassare immediatamente il livello delle acque del bacino per motivi di sicurezza, il detentore ne informa senza indugio l’autorità che rilascia l’autorizzazione.
1 The person responsible for a dam shall as far as possible ensure that in flushing or emptying an impoundment or when inspecting drainage and flood overflow structures, downstream fauna and flora are not harmed.
2 Flushing and emptying shall take place only with the authorisation of the cantonal authority. The licensing authority shall consult interested specialist agencies. If periodical flushing and emptying are required in order to maintain operational safety, the authority shall fix only the times and types of such operations.
3 If a person responsible is obliged to lower the water level of a reservoir on safety grounds as a result of exceptional events, he shall immediately inform the responsible authority.
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