Le informazioni secondo gli articoli 4–7 devono essere adeguatamente documentate e conservate per un periodo di cinque anni.
Information under Articles 4–7 must be adequately documented and retained for five years.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.