Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 81 Sanità
Internal Law 8 Health - Employment - Social security 81 Health

814.017 Ordinanza del 15 dicembre 2006 concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (OPRTR)

814.017 Ordinance of 15 December 2006 on the Register relating to Pollutant Release and the Transfer of Waste and of Pollutants in Waste Water (PRTRO)

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Art. 4 Obbligo di notifica

Il titolare dell’azienda con impianti di cui all’allegato 1 notifica all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), entro il 1° luglio di ogni anno, le informazioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 se, nell’anno civile precedente, l’azienda in questione:

a.
ha emesso una sostanza inquinante nell’aria, nell’acqua o nel suolo in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione;
b.
ha trasferito più di due tonnellate di rifiuti speciali;
c.
ha trasferito più di 2000 tonnellate di altri rifiuti; oppure
d.
ha trasferito una sostanza inquinante nelle acque di scarico in una quantità superiore a quella stabilita nell’allegato 2 quale soglia di emissione nell’acqua.

Art. 4 Reporting requirement

The owner or operator of a facility with installations in accordance with Annex 1 shall submit to the Federal Office for the Environment (the FOEN) every year by 1 July the information referred to in Article 5 paragraph 1 if that facility in the previous calendar year:

a.
released a larger quantity of a pollutant into the air, water or land than the quantity stipulated in the form of a threshold value in Annex 2;
b.
transferred more than two tonnes of hazardous waste;
c.
transferred more than 2000 tonnes of other waste; or
d.
transferred a larger quantity of a pollutant in waste water than the quantity stipulated in the form of a threshold value for water in Annex 2.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.