1 L’ordinanza ha lo scopo di garantire al pubblico l’accesso a informazioni relative alle emissioni di sostanze inquinanti e ai trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico attraverso la creazione di un registro.
2 Si applica alle aziende con impianti di cui all’allegato 1.
1 This Ordinance is intended to guarantee public access to information on pollutant release and the transfer of waste and of pollutants in waste water by means of a register.
2 It applies to facilities with installations in accordance with Annex 1.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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