Se dal controllo risulta che sono violate le disposizioni di cui all’articolo 58 capoverso 2, i provvedimenti necessari sono decisi dall’autorità competente del Cantone in cui il titolare di un’omologazione o il fabbricante, la persona responsabile dell’immissione sul mercato o l’utilizzatore ha il domicilio o la sede sociale o la sua filiale. In caso di violazioni degli articoli 41–49, può anche decidere l’autorità competente del Cantone in cui le violazioni sono state commesse. I Cantoni coordinano i provvedimenti necessari.
238 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 1° mag. 2022 (RU 2022 220).
If an inspection reveals infringements of the provisions set out in Article 58 paragraph 2, the competent authority in the canton in which the authorisation holder or the manufacturer, distributor or user is domiciled or has its registered office or branch must order the necessary measures. In the case of infringements of Articles 41–49, the competent authority in the canton in which the infringement took place may also issue the order. The cantons shall coordinate the required measures.
241 Amended by Annex No 1 of the O of 11 March 2022, in force since 1 May 2022 (AS 2022 220).
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