1 Chi immette biocidi sul mercato è tenuto a riprendere dall’utilizzatore i biocidi non più impiegati che egli ha fornito e ad eliminarli in modo adeguato; i biocidi distribuiti nel commercio al dettaglio devono essere ripresi gratuitamente.
2 L’obbligo di riconsegna dei biocidi è retto dall’allegato 2.4 N. 5 ORRPChim199.
1 Anyone who places biocidal products on the market must take back from the user any biocidal products supplied which are no longer being used and must dispose of them appropriately; biocidal products supplied retail must be taken back free of charge.
2 The obligation to return biocidal products is regulated by Number 5 of Annex 2.4 to the ORRChem203.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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