1 Per il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione si applicano le stesse regole del riconoscimento di un’omologazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, a meno che le omologazioni dell’Unione siano oggetto di un trattato di diritto internazionale con l’UE.
2 Se le omologazioni dell’Unione sono oggetto di un trattato internazionale con l’UE e se l’organo di notifica può accedere ai dati ai sensi dell’articolo 14b capoverso 3 lettera b, per il riconoscimento di un’omologazione dell’Unione si applica quanto segue:
3 Se un biocida è provvisto di un UFI, all’organo di notifica vanno comunicati 30 giorni prima dalla prima immissione sul mercato:
106 Originario art. 14a.
107 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125).
1 For the recognition of a Union authorisation, the same regulations apply as for the recognition of an authorisation from an EU or EFTA Member State, unless the Union authorisations are the subject of an international treaty with the EU.
2 If the Union authorisations are the subject of an international treaty with the EU, and if the data specified in Article 14b paragraph 3 letter b is accessible to the Notification Authority, the following provisions apply for the recognition of a Union authorisation:
3 If a biocidal product has a UFI, the Notification Authority must be notified at least 30 days before the product is placed on the market for the first time of:
109 Originally: Art. 14a.
110 Inserted by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 15 Dec. 2020 (AS 2020 5125).
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