1 Le sostanze e i preparati del gruppo 1 non possono essere forniti a titolo commerciale a utilizzatori privati.
2 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a titolo commerciale soltanto a persone aventi l’esercizio dei diritti civili.
3 Le sostanze e i preparati dei gruppi 1 e 2 possono essere forniti a persone minorenni, se queste sono capaci di discernimento e se devono impiegare tali sostanze o preparati nell’ambito della loro formazione o a titolo professionale o commerciale.
4 Le restrizioni concernenti la fornitura di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai carburanti.
1 Substances and preparations in Group 1 must not be commercially supplied to private users.
2 Substances and preparations in Groups 1 and 2 may be commercially supplied only to persons having capacity to act.
3 Substances and preparations in Groups 1 and 2 may be supplied to minors if they are capable of judgement and have to handle these substances or preparations in the course of their training or in a professional or commercial capacity.
4 The supply restrictions specified in paragraphs 1 and 2 do not apply to motor fuels.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.