1 Per la conservazione di sostanze e preparati devono essere rispettate le indicazioni che figurano sull’imballaggio, sull’etichetta ed eventualmente sulla scheda di dati di sicurezza.
2 Le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i loro contenitori, devono essere protetti da effetti pericolosi, in particolare di tipo meccanico.
3 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere conservati in maniera ordinata e separandoli dall’altra merce. È proibito depositare derrate alimentari, alimenti per animali o agenti terapeutici nelle immediate vicinanze di tali sostanze e preparati.
4 I capoversi 1–3 si applicano anche agli oggetti da cui sono emessi sostanze o preparati in quantità tali che potrebbero mettere in pericolo l’essere umano o l’ambiente.
5 Le sostanze e i preparati che, combinandosi, possono causare reazioni pericolose devono essere conservati separatamente.
6 Le sostanze e i preparati pericolosi possono essere travasati e conservati soltanto in contenitori che adempiono i seguenti requisiti:
112 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
1 When substances and preparations are stored, the information and instructions given on the package and labelling and, if applicable, in the safety data sheet must be taken into account.
2 Dangerous substances and preparations and their containers must be protected against hazardous, especially mechanical, impacts.
3 Dangerous substances and preparations must be clearly identifiable and kept separate from other goods. No foodstuffs, animal feedingstuffs or therapeutic products may be kept in the immediate vicinity.
4 Paragraphs 1–3 also apply to objects from which substances or preparations are released in quantities that may endanger human health or the environment.
5 Substances and preparations that may react dangerously with each other must be stored separately.
6 Dangerous substances and preparations may only be filled into and stored in containers which meet the following requirements:
111 See footnote to Art. 2 para. 4.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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