1 Le sostanze, i preparati e gli oggetti possono essere pubblicizzati, offerti o forniti a titolo professionale o commerciale soltanto per gli impieghi previsti e i tipi di smaltimento indicati dal fabbricante.
2 Le informazioni che figurano sull’imballaggio, sull’etichetta e sulla scheda di dati di sicurezza devono essere rispettate.
1 Substances, preparations and objects may be promoted, offered or supplied professionally or commercially only for the uses and methods of disposal stated by the manufacturer.
2 The information and instructions given on the package and labelling and in the safety data sheet must be taken into account.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.