1 Il fabbricante deve annunciare all’organo di notifica entro tre mesi dalla loro prima immissione sul mercato:
2 Sono considerati biopersistenti i materiali con una solubilità in acqua inferiore a 100 mg/l o con un tempo di dimezzamento nei polmoni di 40 o più giorni.
91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).
1 Manufacturers must report the following substances and preparations to the Notification Authority within 3 months after first placing them on the market:
2 Materials with a water solubility of less than 100mg per litre or with a half-life in the lungs of 40 days or more are considered to be biopersistent.
90 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 801).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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