1 La scheda di dati di sicurezza deve essere redatta secondo le prescrizioni tecniche di cui all’allegato 2 numero 3.
2 Gli scenari d’esposizione elaborati secondo l’articolo 16 o che figurano nella relazione sulla sicurezza chimica (art. 28) devono essere allegati alla scheda di dati di sicurezza; le informazioni delle sezioni 1, 7, 8 e 13 della scheda di dati di sicurezza devono corrispondere agli impieghi che figurano negli scenari di esposizione.
3 Il DFI può, d’intesa con il DATEC e il DEFR, stabilire le conoscenze scientifiche necessarie per la stesura delle schede di dati di sicurezza.
1 Safety data sheets must be compiled in accordance with the technical provisions referred to in Annex 2 Number 3.
2 The exposure scenarios prepared in accordance with Article 16 or included in the chemical safety report (Art. 28) must be attached to the safety data sheet; the information in sections 1, 7, 8 and 13 of the safety data sheet must correspond to the uses described in the exposure scenarios.
3 The FDHA may, in consultation with DETEC and the EAER, define the technical expertise required for the compilation of safety data sheets.
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