1 Il fabbricante di una vecchia sostanza55 che soddisfa i criteri di cui all’articolo 14 paragrafo 4 del regolamento UE-REACH56 e che è fornita in quanto tale a terzi in una quantità pari o superiore a 10 tonnellate all’anno deve elaborare per ogni impiego identificato della sostanza uno scenario d’esposizione.
2 Chi acquista una sostanza per la quale sono stati elaborati scenari d’esposizione e la fornisce a terzi a titolo commerciale, in quanto tale o in un preparato, in una quantità pari o superiore a una tonnellata all’anno, per un impiego non descritto nella scheda di dati di sicurezza, deve elaborare uno scenario d’esposizione per questo impiego.
3 Il capoverso 2 non si applica se:
55 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.
56 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
1 The manufacturer of an existing substance that fulfils the criteria specified in Article 14 paragraph 4 of the REACH Regulation55 and is supplied on its own to third parties in a total quantity of 10 tonnes per year or more must prepare an exposure scenario for each identified use of the substance.
2 Any person who obtains a substance for which exposure scenarios have been prepared and supplies it to third parties on a commercial basis in quantities of 1 tonne per year or more as a substance or in a preparation for a use not described in the safety data sheet must prepare an exposure scenario for this use.
3 Paragraph 2 does not apply in cases where:
55 See footnote to Art. 2 para. 4.
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