1 Il fabbricante di un preparato può impiegare un nome chimico alternativo per una sostanza se:
2 Il nome chimico alternativo è un nome che designa i principali gruppi funzionali o un nome sostitutivo.
3 Il fabbricante che intende impiegare un nome chimico alternativo deve presentare una domanda scritta all’organo di notifica.
4 L’impiego di un nome chimico alternativo di una sostanza può essere richiesta solo per un preparato:
5 L’autorizzazione per l’impiego di un nome chimico alternativo è rilasciata al fabbricante; non è trasferibile.
6 Durante i primi sei anni successivi all’annuncio, alla comunicazione o alla notifica di una nuova sostanza, il fabbricante e gli utilizzatori professionali della stessa catena di distribuzione non necessitano dell’autorizzazione per l’impiego di un nome chimico alternativo. Dopodiché deve essere utilizzata la denominazione chimica di cui all’articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-CLP50 oppure presentata una domanda per l’impiego di un nome chimico alternativo.51
50 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 801).
1 Manufacturers of preparations may use an alternative chemical name for a substance if:
2 The alternative chemical name shall be a name that identifies the most important functional groups or serves as an alternative designation.
3 Manufacturers wishing to use an alternative chemical name must make a request in writing to the Notification Authority.
4 The use of an alternative chemical name may be requested for a preparation:
5 Authorisation to use an alternative chemical name is granted to the manufacturer and is non-transferable.
6 In the first six years after the reporting, declaration or notification of a new substance, authorisation is not required for the manufacturer and professional users to use an alternative chemical name. Thereafter, the chemical name as specified in Article 18 paragraph 2 of the CLP Regulation50 must be used, or a request to use an alternative chemical name must be submitted.51
50 See footnote to Art. 2 para. 4.
51 Amended by No I of the O of 31 Jan. 2018, in force since 1 March 2018 (AS 2018 801).
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