1 La presente ordinanza si applica ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e ai loro accessori ai sensi dell’articolo 3 (dispositivi).
2 Per i dispositivi che, al momento dell’immissione in commercio o della messa in servizio, incorporano come parte integrante un dispositivo medico di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 1° luglio 20207 relativa ai dispositivi medici (ODmed), la presente ordinanza si applica unicamente alla parte che costituisce il dispositivo medico-diagnostico in vitro.
1 This Ordinance applies to in vitro diagnostic medical devices and accessories as defined in Article 3 (Devices).
2 For devices which, when placed on the market or put into service, incorporate as an integral part a medical device in accordance with Article 3 paragraphs 1 and 2 of the Medical Devices Ordinance of 1 July 20207 (MedDO), this Ordinance applies only to the in vitro diagnostic medical device part.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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