1 Per i progetti di ricerca su embrioni e feti provenienti da interruzioni di gravidanza e da aborti spontanei, compresi i nati morti, la donna incinta o la coppia interessata deve essere informata, oralmente e per scritto, circa:
2 L’informazione può aver luogo anche in forme diverse da quella testuale.
3 Il consenso deve essere dato per scritto. Le conseguenze di una revoca sono disciplinate nell’articolo 10;
4 Le deroghe alla forma scritta sono rette per analogia dall’articolo 9.
1 For research projects involving embryos and foetuses from induced abortions and from spontaneous abortions including stillbirths, the pregnant woman or the couple concerned must receive written and oral information on:
2 The information may be additionally presented in a non-textual form.
3 Consent must be given in writing. The consequences of revocation of consent are governed by Article 10.
4 The exceptions to written form are governed by Article 9 mutatis mutandis.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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