1 La persona interessata deve essere informata, oralmente e per scritto, circa:
2 L’informazione può aver luogo anche in forme diverse da quella testuale.
3 Il consenso deve essere dato per scritto.
4 Le deroghe alla forma scritta sono rette per analogia dall’articolo 9.
1 The persons concerned must receive written and oral information on:
2 The information may be additionally presented in a non-textual form.
3 Consent must be given in writing.
4 The exceptions to written form are governed by Article 9 mutatis mutandis.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.