1 Nessuno deve essere discriminato nell’ambito della ricerca.
2 Senza motivi validi non è consentito, segnatamente in sede di selezione dei soggetti di ricerca, coinvolgere in misura eccessiva o escludere uno specifico gruppo di persone.
1 Nobody is to be subjected to discrimination in connection with research.
2 With regard to the selection of participants in particular, no group of persons shall be disproportionately included in or excluded from research without good reason.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.