1 È vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o un altro vantaggio per la donazione di organi, tessuti o cellule di origine umana.4
2 Non è considerato profitto finanziario o altro vantaggio:
4 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 19 giu. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2020 6567; FF 2019 4903).
1 It is prohibited to offer, grant, request or accept a financial gain or a comparable advantage for a donation of human organs, tissues or cells.4
2 The following are not regarded as a financial gain or a comparable advantage:
4 Amended by Annex No 1 of the FD of 19 June 2020 on the Approval of the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs and on its Implementation, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2020 6567; BBl 2019 5971).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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