1 Chi effettua prelievi di organi, tessuti o cellule da esseri umani è tenuto a notificarlo all’UFSP22.
2 Il Consiglio federale stabilisce il contenuto della notifica e gli obblighi delle persone soggette all’obbligo di notifica.
22 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
1 Any person who removes organs, tissues or cells must notify the FOPH22.
2 The Federal Council shall specify the content of the notification and the duties of the notifier.
22 Term in accordance with No I of the FA of 19 June 2015, in force since 15 Nov. 2017 (AS 2016 1163, 2017 5629; BBl 2013 2317). This amendment has been made throughout the text.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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