1 Se non si riesce a trovare un ricevente in Svizzera, il servizio nazionale di attribuzione offre l’organo a un’organizzazione di attribuzione estera. È fatto salvo lo scambio di organi nell’ambito di programmi internazionali per pazienti di cui all’articolo 18 capoverso 2.
2 Le offerte di organi dall’estero possono essere accettate unicamente dal servizio nazionale di attribuzione.
3 Il servizio nazionale di attribuzione può concludere accordi di reciprocità sullo scambio di organi con servizi di attribuzione esteri. Tali accordi richiedono l’approvazione dell’UFSP.21
21 Per. introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969).
1 If no recipient can be found for an organ in Switzerland, the national organ allocation office shall offer the organ to a foreign organ allocation organisation. The right to exchange an organ under an international patients' programme in accordance with Article 18 paragraph 2 is reserved.
2 Offers or organs from other countries may only be accepted by the national organ allocation office.
3 The national organ allocation office may conclude agreements governing reciprocal organ exchange with foreign organ allocation offices. This shall require the approval of the FOPH.21
21 Second sentence amended by No I of the FA of 19 June 2015, in force since 15 Nov. 2017 (AS 2016 1163, 2017 5629; BBl 2013 2317).
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