1 Chi preleva organi, tessuti o cellule da una persona vivente deve accertarsi che la stessa sia adeguatamente assicurata contro le possibili gravose conseguenze del prelievo.
2 L’assicuratore che, in mancanza di donazione da parte di una persona vivente, dovrebbe sopperire alle spese di cura per il danno alla salute del ricevente si assume:9
2bis Se il rapporto assicurativo termina per ragioni diverse dal cambiamento d’assicuratore, l’assicuratore competente prima della fine del rapporto assicurativo è tenuto ad assumersi le spese di cui al capoverso 2.11
3 Vi è obbligo di assunzione delle spese secondo il capoverso 2 anche se il prelievo o il trapianto non può essere effettuato. Se l’assicuratore del ricevente non è noto, le spese sono coperte dalla Confederazione.
4 Il Consiglio federale stabilisce in particolare:
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969).
11 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2015, in vigore dal 15 nov. 2017 (RU 2016 1163, 2017 5629; FF 2013 1969).
1 Any person who removes organs, tissues or cells from a living person must ensure that this person is adequately insured against possible serious consequences of removal.
2 The insurer that would be responsible for the costs of treating the recipient's health condition if no living donation were available shall be responsible for:10
3 The duty to bear costs stipulated in paragraph 2 shall also apply if the removal or transplantation cannot be carried out. If the recipient's insurer is not known, the Confederation shall bear the costs.
4 The Federal Council shall specify in particular:
10 Amended by No I of the FA of 19 June 2015, in force since 15 Nov. 2017 (AS 2016 1163, 2017 5629; BBl 2013 2317).
11 Amended by No I of the FA of 19 June 2015, in force since 15 Nov. 2017 (AS 2016 1163, 2017 5629; BBl 2013 2317).
12 Inserted by No I of the FA of 19 June 2015, in force since 15 Nov. 2017 (AS 2016 1163, 2017 5629; BBl 2013 2317).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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