(art. 109c cpv. 4 LRTV)
1 Un apparecchio di ricezione di cui all’articolo 109c capoverso 4 LRTV deve essere notificato per scritto all’organo di riscossione.
2 Ogni componente maggiorenne di un’economia domestica di tipo privato è responsabile della notifica.
3 L’obbligo di pagare il canone decorre dal primo giorno del mese successivo alla predisposizione all’uso o alla messa in funzione di un apparecchio di ricezione.
4 L’organo di riscossione informa l’UFCOM delle nuove economie domestiche assoggettate al canone e dei relativi componenti.
(Art. 109c para. 4 RTVA)
1 Written notification must be given to the collection agency of any means of reception in terms of Article 109c paragraph 4 RTVA.
2 Each adult member of the private household is responsible for the notification.
3 The obligation to pay begins on the first day of the month following the date on which the reception device became capable of operation or began operating.
4 The collection agency shall notify OFCOM of households newly liable to pay the fee and of their members.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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