(art. 16 LRTV)
1 La partecipazione a un’altra azienda deve essere notificata se un’emittente concessionaria detiene almeno il 20 per cento del capitale azionario, sociale o cooperativo o dei diritti di voto di un’azienda o almeno un terzo nel caso di un’emittente senza concessione.
2 Devono essere notificate anche tutte le modifiche delle partecipazioni sottoposte all’obbligo di notificazione secondo il capoverso 1.
3 La notificazione deve avvenire entro un mese.
4 Le emittenti senza concessione le cui spese annue d’esercizio ammontano al massimo a 1 milione di franchi sono esentate dall’obbligo di notificazione.35
35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3849).
(Art. 16 RTVA)
1 Participation in a different enterprise is subject to the obligation to notify if a licensed broadcaster owns at least 20 per cent, or in the case of a non-licensed broadcaster at least one third, of the share capital, registered capital, cooperative capital, or the voting rights of an enterprise.
2 All changes in the holdings which are subject to the obligation to notify in accordance with para. 1 must also be notified.
3 Notification must take place within one month.
4 Non-licensed broadcasters whose annual operating costs do not exceed CHF 1 million are exempt from the obligation to notify.35
35 Amended by No I of the O of 5 Nov. 2014, in force since 1 Jan. 2015 (AS 2014 3849).
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