1 Le concessioni per la ridiffusione su linea di programmi radiotelevisivi secondo l’articolo 39 LRTV 1991123 (concessioni per l’utilizzo di linee) rimangono valide sino a quando i loro titolari ricevono una concessione di servizi di telecomunicazione secondo gli articoli 4 segg. LTC124, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 I titolari di una concessione per l’utilizzo di linee sottostanno a:
3 Gli obblighi che incombono al titolare di una concessione per l’utilizzo di linee secondo il capoverso 2 terminano non appena la diffusione di tali programmi su linea (secondo gli art. 59 e 60) nella sua zona di copertura è stata dichiarata definitivamente valida, ma al più tardi dopo cinque anni.
1 Existing licences for the retransmission by wire of radio and television programme services in accordance with Article 39 RTVA 1991125 (wire licences) retain their validity until their owner obtains a telecommunications services licence in accordance with Articles 4 ff. TCA126, but at the latest up to two years after the commencement of this Act.
2 Wire licences continue to be subject to:
3 The obligations of a wire licensee in accordance with paragraph 2 end as soon as transmission by wire of the programme services covered therein (in accordance with Articles 59 and 60) in their area of operation is clarified with legal force, but at the latest after five years.
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