1 La pubblicità dev’essere di regola inserita fra le singole trasmissioni e trasmessa in blocchi. Il Consiglio federale stabilisce quando si può derogare a questo principio. Le deroghe non devono pregiudicare l’integrità complessiva e il valore della trasmissione interessata.
2 La pubblicità non deve di regola superare il 20 per cento del tempo d’antenna di un’ora di programma. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.23
3 Nel disciplinare le deroghe ai principi di cui ai capoversi 1 e 2 il Consiglio federale tiene conto dei seguenti criteri:
23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).
24 Termine rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl - RS 171.10).
1 Advertising must as a principle be inserted between individual programmes and must be broadcast in blocks. The Federal Council determines when deviations from this principle are possible. Deviations may not prejudice the integrity and the value of the programme concerned.
2 Advertising may not in principle occupy more than 20 per cent of one hour’s transmission time. The Federal Council shall determine the exceptions.23
3 When determining deviations from the principles in paragraphs 1 and 2, the Federal Council shall notably take into account the following criteria:
23 Amended by No I of the Federal Act of 26 Sept. 2014, in force since 1 July 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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