1 Salvo disposizione contraria della presente ordinanza, l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) assume tutte le competenze, le funzioni e i compiti legati ai domini di primo livello gestiti dalla Confederazione.
2 Provvede affinché siano tutelati la sovranità e gli interessi della Svizzera nel DNS e nella gestione o nell’utilizzo di domini di primo livello nonché dei nomi di dominio a essi subordinati.
3 Può adottare qualsiasi misura in grado di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità del DNS.
1 Unless this Ordinance provides otherwise, the Federal
2 It ensures that Switzerland’s sovereignty and of the interests are safeguarded in the DNS and in the management and use of top-level domains and of domain names subordinate to them.
3 It may take any measures in order to contribute to the security and availability of the DNS.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.