1 I delegati sono tenuti a fornire all’UFCOM tutte le informazioni e i documenti necessari all’attuazione della presente ordinanza e delle relative disposizioni di esecuzione.
2 I delegati sono tenuti a trasmettere gratuitamente all’UFCOM le informazioni necessarie per allestire una statistica ufficiale. Per il rimanente, sono applicabili per analogia gli articoli 97–103 dell’ordinanza del 9 marzo 200744 sui servizi di telecomunicazione.
1 Delegates are obliged to provide OFCOM with all the information and documents necessary for the execution of this Ordinance and its implementing provisions.
2 They are obliged to transmit free of charge to OFCOM the information necessary for the compilation of official statistics. Articles 97 to 103 of the Ordinance of 9 March 200743 on Telecommunications Services apply by analogy.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.