1 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici identificano:
2 Essi devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al capoverso 1 per dieci anni a decorrere dalla data in cui è stato fornito loro l’impianto di radiocomunicazione e per dieci anni a decorrere dalla data in cui essi hanno fornito l’impianto di radiocomunicazione.
1 Economic operators shall, on request, identify the following to OFCOM:
2 Economic operators must be able to produce the information referred to in the first paragraph for 10 years from the time of being supplied with or supplying the radio equipment.
20 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6213).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.