1 Nella presente ordinanza si intende per:
- a.
- impianto di radiocomunicazione: un prodotto elettrico o elettronico che emette o riceve intenzionalmente informazioni tramite onde radio o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato da un accessorio, come un’antenna, per emettere o ricevere intenzionalmente informazioni tramite onde radio;
- b.
- impianto collegato per filo: qualsiasi prodotto elettrico o elettronico destinato a trasmettere informazioni per filo o utilizzato per tale scopo;
- c.
- impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto destinato ad essere collegato in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, a interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC);
- d.
- interfaccia:
- 1.
- un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale l’utilizzatore può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specifiche tecniche, o
- 2.
- un’interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specifiche tecniche;
- e.
- offerta: il fatto di proporre la messa a disposizione sul mercato di impianti di telecomunicazione, esponendoli in locali commerciali, presentandoli in esposizioni, prospetti, cataloghi, nei media elettronici o in altro modo;
- f.
- messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di impianti di telecomunicazione per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato svizzero, a titolo oneroso o gratuito;
- g.
- immissione in commercio: la prima messa a disposizione di un impianto di telecomunicazione sul mercato svizzero;
- h.
- messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo;
- i.
- installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio;
- j.
- esercizio: l’utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo;
- k.
- interferenza: l’effetto, sulla ricezione in un sistema di radiocomunicazione, di un’energia indesiderata provocata da un’emissione, irradiazione o induzione. Tale effetto si manifesta con un peggioramento della qualità di trasmissione oppure con una deformazione o una perdita del contenuto dell’informazione che sarebbe disponibile in assenza di questa energia indesiderata;
- l.
- fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che produce un impianto di telecomunicazione, o che lo fa progettare o produrre, e immette in commercio tale impianto con il proprio nome o il proprio marchio;
- m.
- mandatario: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
- n.
- importatore: ogni persona fisica o giuridica con sede in Svizzera che immette sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione proveniente dall’estero;
- o.
- distributore: ogni persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette un impianto di telecomunicazione a disposizione sul mercato;
- obis.4
- fornitore di servizi su ordinazione: ogni persona fisica o giuridica che propone, nel quadro di un’attività commerciale, almeno due dei servizi seguenti: deposito, confezionamento, etichettatura e spedizione, senza essere proprietaria dei prodotti in questione, eccetto i servizi postali ai sensi dell’articolo 2 lettera a della legge del 17 dicembre 20105 sulle poste e di qualsiasi altro servizio di trasporto merci;
- p.6
- operatori economici: il fabbricante, il mandatario, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi su ordinazione e ogni persona fisica o giuridica che soggiace a obblighi relativi alla produzione di prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio;
- pbis.7
- fornitore di servizi della società dell’informazione: ogni persona fisica o giuridica che propone un servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale di un destinatario di servizi;
- q.
- marchio di conformità: marchio mediante il quale il fabbricante indica che l’impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni applicabili della legislazione svizzera che ne prevedono l’apposizione.
2 L’importazione di impianti di telecomunicazione destinati al mercato svizzero è equiparata a un’immissione in commercio.
3 L’offerta di un impianto di telecomunicazione è equiparata a una messa a disposizione sul mercato.
4 Un componente o una sottounità destinato a essere incorporato dall’utilizzatore in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto ai requisiti essenziali della presente ordinanza (art. 7) è equiparato a un impianto di telecomunicazione.
5 Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione è equiparato a un impianto di telecomunicazione.
6 L’occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni.
7 L’immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione usato importato è equiparata a un’immissione in commercio di un impianto di telecomunicazione nuovo, salvo se sia già stato immesso sul mercato svizzero un impianto di telecomunicazione nuovo identico.
8 Un importatore o un distributore è equiparato a un fabbricante:
- a.
- se immette in commercio un impianto di telecomunicazione con il proprio nome o marchio; o
- b.
- se modifica un impianto già immesso in commercio tanto da pregiudicarne la conformità alla presente ordinanza.
- 9 La riparazione di un impianto di telecomunicazione è equiparata a un esercizio.