1 Ogni impianto di radiocomunicazione deve essere corredato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Le istruzioni contengono tutte le indicazioni necessarie per utilizzare l’impianto di radiocomunicazione conformemente al suo scopo. Fra le indicazioni figura, se del caso, una descrizione degli accessori e dei componenti (software inclusi) che consentono l’esercizio conforme allo scopo dell’impianto di radiocomunicazione.
2 Ogni impianto di radiocomunicazione emittente deve essere corredato dalle seguenti informazioni:
3 L’indicazione di cui al capoverso 2 lettera c deve essere riportata anche sull’imballaggio.
4 Per gli impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è sottoposto a restrizioni, le offerte fatte senza presentazione di un esemplare fisico, segnatamente su Internet o tramite un prospetto, devono chiaramente indicare tali restrizioni.
5 Le informazioni sono redatte in modo comprensibile per gli utilizzatori, nella lingua ufficiale del luogo di vendita dell’impianto. Nelle località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali.
6 L’UFCOM emana le prescrizioni amministrative necessarie, tenendo conto della prassi internazionale.
1 All radio equipment must be accompanied by instructions and safety information. Instructions shall include the information required to use radio equipment in accordance with its intended use. Such information shall include, where applicable, a description of accessories and components, including software, which allow the radio equipment to operate as intended.
2 The following information shall also be included in the case of radio transmitters:
3 The information referred to in paragraph 2 letter c must also be affixed to the packaging.
4 Any offer of radio equipment for which no physical specimen is available, in particular offers on the internet or in brochures, must make clear reference to any restrictions on operation that apply to the equipment.
5 The information must be formulated in the official language of the point of sale in a manner that is easy for users to understand. In bilingual locations it must be formulated in both official languages.
6 OFCOM shall issue the required administrative regulations taking international practice into account.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.