1 Il fabbricante allestisce una documentazione tecnica prima dell’immissione in commercio dell’impianto di radiocomunicazione e la tiene aggiornata. La documentazione tecnica deve:
2 La documentazione tecnica precisa le esigenze applicabili e copre, nella misura necessaria alla valutazione, la progettazione, la produzione e il funzionamento dell’impianto di radiocomunicazione.
3 La documentazione tecnica comprende un’analisi e una valutazione adeguate di uno o più rischi.15
4 La documentazione tecnica deve contenere, se del caso, almeno gli elementi seguenti:
5 Se la documentazione tecnica non è redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese, l’UFCOM può chiederne la traduzione integrale o parziale in una di queste lingue.
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6213).
1 The manufacturer shall establish the technical documentation before placing the radio equipment on the market and shall keep it continuously updated. The technical documentation must:
2 The documentation shall list the applicable requirements and cover, as far as relevant for the assessment, the design, manufacture and the operation of the radio equipment.
3 The technical documentation must include an adequate analysis and assessment of the risks.15
4 The technical documentation must, wherever applicable, contain at least the following elements:
5 Where the technical documentation is not formulated in an official Swiss language or in English, OFCOM may require a full or partial translation into one of those languages.
15 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6213).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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