1 L’UFCOM riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare i costi non coperti del servizio universale secondo l’articolo 16 e i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento.
2 La tassa deve coprire complessivamente i costi menzionati nel capoverso 1 ed è stabilita proporzionalmente alle cifre d’affari realizzate con i servizi di telecomunicazione offerti.
3 Il Consiglio federale può esentare i fornitori di servizi di telecomunicazione dal pagamento della tassa se la cifra d’affari che realizzano con questi servizi è inferiore a un importo determinato.
4 Esso disciplina i dettagli della fornitura delle informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi menzionati nel capoverso 1.
140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883).
1 OFCOM shall collect from providers of telecommunications services a fee, the revenue from which shall be used exclusively to finance the uncovered costs of the universal service in accordance with Article 16 and the costs for the administration of the financing mechanism.
2 The total amount of the fees must cover the costs listed in paragraph 1; the fee shall be fixed in proportion to the turnover of the telecommunications services provided.
3 The Federal Council may exempt from the fee those providers whose turnover from the telecommunications services provided is below a defined amount.
4 It shall regulate the detailed rules for provision of the information which is required for the apportionment and monitoring of the costs listed in paragraph 1.
135 Amended by No I of the FA of 24 March 2006, in force since 1 Apr. 2007 (AS 2007 921; BBl 2003 7951).
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