1 Lo spettro delle radiofrequenze può essere utilizzato liberamente nel rispetto delle prescrizioni di utilizzazione.
2 Il Consiglio federale può prevedere che l’utilizzazione di determinate frequenze sia ammessa soltanto:
3 Il Consiglio federale prevede limitazioni di cui al capoverso 2 soltanto:
4 Il Consiglio federale non prevede limitazioni di cui al capoverso 2 per le frequenze la cui attribuzione è di competenza dell’esercito o della protezione civile secondo il piano nazionale di attribuzione delle frequenze.
5 Stabilisce le prescrizioni in materia di utilizzazione e le condizioni per il rilascio dei certificati di capacità.
72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599).
1 The radiocommunications frequency spectrum may be freely used subject to compliance with the regulations on use.
2 The Federal Council may provide that the use of certain frequencies is only permitted:
3 It shall impose restrictions under paragraph 2 solely:
4 In the case of frequency bands the allocation of which is the responsibility of the armed forces or civil defence in accordance with the national frequency allocation plan, the Federal Council shall not impose any restrictions in accordance with paragraph 2.
5 It shall specify the regulations on use and the requirements for granting proficiency certificates.
70 Amended by No I of the FA of 22 March 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6159; BBl 2017 6559).
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