1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) standardizza i tipi di informazioni e di sorveglianza definiti in questa ordinanza.
2 Se sulla base delle norme internazionali e degli accertamenti delle persone obbligate a collaborare risulta che standardizzare un tipo di informazione o di sorveglianza non è possibile o non è proporzionato, il DFGP vi rinuncia.
1 The Federal Justice and Police Department (FDJP) shall standardise the types of information and surveillance that are defined in this Ordinance.
2 If, based on the international standards and the enquiries made of the persons or entities required to cooperate, it proves impossible or unreasonable to standardise a type of information or surveillance, the FDJP shall dispense with doing so.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.