1 Alla consegna dei mezzi di accesso o alla prima attivazione del servizio, i FST e i rivenditori di cui all’articolo 2 lettera f LSCPT devono verificare l’identità degli utenti dei servizi di telefonia mobile sulla scorta di un passaporto, di una carta d’identità o di una carta di soggiorno ai sensi degli articoli 71 e 71a dell’ordinanza del 24 ottobre 200711 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa. Una copia ben leggibile del documento d’identità deve essere conservata.
2 Per le persone fisiche devono essere rilevate le seguenti indicazioni:
3 Per le persone giuridiche devono essere rilevate le seguenti indicazioni:
4 Se il cliente non ha un abbonamento devono essere rilevate le seguenti indicazioni:
1 In the case of mobile services, TSPs and retailers in accordance with Article 2 letter f SPTA must, on supplying the means of access or on the initial activation of the service, verify the identity of the subscriber by means of a passport, an identity card or a foreign national identity card in accordance with Article 71 and 71a of the Ordinance of 24 October 200711 on Admission, Period of Stay and Employment. They must retain an easily legible copy of the identity document.
2 In the case of the natural persons, the following details must be recorded:
3 In the case of legal entities, the following details must be recorded:
4 In the case of customer relationships that are not based on a subscription contract, the following details must also be recorded:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.