1 Le persone obbligate a collaborare assumono le spese per le installazioni di cui necessitano per adempiere gli obblighi loro assegnati dalla presente legge.
2 Le persone obbligate a collaborare ricevono dal Servizio un’equa indennità per le spese da esse sostenute per attuare le sorveglianze e per la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 21 e 22.
3 I Cantoni partecipano alle spese sostenute dal Servizio per le sue prestazioni e per le indennità versate alle persone obbligate a collaborare.
4 Il Consiglio federale può prevedere che:
1 The entities obliged to cooperate shall bear the costs of the facilities required to fulfil their obligations under this Act.
2 They shall receive adequate compensation from the Service for the costs that they incur in conducting surveillance and providing information pursuant to Articles 21 and 22.
3 The cantons shall contribute the costs incurred by the Service in providing its services and paying compensation to the entities obliged to cooperate.
4 The Federal Council may provide that:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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