I rivenditori professionali di carte o di mezzi analoghi che consentono di accedere a una rete pubblica di telecomunicazione rilevano le indicazioni di cui all’articolo 21 capoverso 1 e le trasmettono al fornitore di servizi di telecomunicazione alla cui rete il mezzo rivenduto dà accesso.
Professional retailers of cards and similar means which permit access to a public telecommunications network must record the information referred to in Article 21 paragraph 1 and forward it to the provider of telecommunications services whose network can be accessed using the card or similar means.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.