La presente ordinanza disciplina le condizioni per l’impiego degli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, la formazione e il perfezionamento di tali organi, il loro equipaggiamento e armamento, la collaborazione con le autorità di polizia come pure la vigilanza esercitata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT).
This Ordinance lays down requirements for the operation of public transport security units, for their training, equipment, arming and cooperation with police authorities, and for regulatory control by the Federal Office of Transport (FOT).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.