1 Chi contravviene agli ordini del personale incaricato di garantire la sicurezza e riconoscibile come tale è punito con la multa fino a 10 000 franchi.
2 Il perseguimento e il giudizio di tali infrazioni competono ai Cantoni.
1 Any person failing to heed an order given by a person manifestly carrying out security tasks shall be liable to a fine not exceeding CHF 10,000.
2 The prosecution and trial of such offences is a cantonal matter.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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