1 Per adempiere i loro compiti gli organi di sicurezza possono trattare i seguenti dati:
2 Se i compiti del servizio di sicurezza sono affidati a un’organizzazione privata in virtù dell’articolo 5 capoverso 3, i sistemi di trattamento dei dati devono essere separati fisicamente e logicamente dagli altri sistemi di trattamento dei dati di tale organizzazione.
3 Per il rimanente si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199210 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis e 27.
1 Security units may process the following data for the purposes of carrying out their tasks:
2 Where security service tasks have been delegated to a private organisation pursuant to Article 5 paragraph 3 above, the data processing systems must be physically and logically separated from that organisation’s other data processing systems.
3 The provisions of the Data Protection Act of 19 June 19929, in particular Articles 16–25bis and 27, apply.
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