Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 74 Transport

745.2 Legge federale del 18 giugno 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (LFSI)

745.2 Federal Act of 18 June 2010 on the Security Units of Public Transport Companies (PTSA)

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Art. 4 Poteri degli organi di sicurezza

1 Il servizio di sicurezza e la polizia dei trasporti possono:

a.
interrogare persone e controllare i documenti di legittimazione;
b.
fermare, controllare e allontanare chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni;
c.
esigere che chi si comporta in modo contrario alle prescrizioni presti garanzia.

2 La polizia dei trasporti può inoltre:

a.
arrestare provvisoriamente le persone fermate;
b.
sequestrare oggetti.

3 Gli oggetti sequestrati e le persone arrestate provvisoriamente devono essere quanto prima consegnati alla polizia.

4 La persona che fa uso illecito di una prestazione di trasporto può essere arrestata provvisoriamente soltanto se non può legittimare la propria identità e non presta la garanzia richiesta.

5 La coercizione di polizia può essere applicata soltanto nella misura in cui sia necessaria per eseguire un fermo, un controllo, un allontanamento o un arresto provvisorio. Se una persona viene arrestata provvisoriamente e consegnata alla polizia perché ha commesso un crimine o un delitto, è ammesso l’uso di manette o lacci.

6 La legge del 20 marzo 20089 sulla coercizione si applica per quanto la presente legge preveda l’applicazione della coercizione di polizia o di misure di polizia.

Art. 4 Powers of security units

1 Security services and the transport police shall have power to:

a.
question persons and check their identity papers;
b.
stop, check and eject persons who have contravened the conditions of carriage;
c.
require persons who have contravened the conditions of carriage to pay a security deposit.

2 Transport police shall, in addition, have the power to:

a.
arrest persons stopped;
b.
confiscate items.

3 Confiscated items and arrested persons shall be handed over to the police without delay.

4 Persons unlawfully using a transport service may be arrested only if they are unable to furnish either proof of their identity or the security deposit required.

5 Police control and restraint techniques may be exercised only insofar as necessary for the purposes of stopping, checking, ejecting or arresting persons. Handcuffs or restraints may be used where a person has been arrested for a felony or misdemeanour with a view to being handed over to the police.

6 Any use of police control and restraint techniques under this Act is governed by the Use of Force Act of 20 March 20088.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.