1 Il fabbricante allestisce la documentazione tecnica prima dell’immissione in commercio dell’apparecchio e la tiene aggiornata. La documentazione tecnica deve:
2 La documentazione tecnica elenca le esigenze applicabili e contiene i progetti, la fabbricazione e il funzionamento dell’apparecchio, sempre che ciò sia importante ai fini della valutazione.
3 La documentazione tecnica deve contenere un’analisi e una valutazione dei rischi adeguate.17
4 La documentazione tecnica deve contenere all’occorrenza almeno gli elementi seguenti:
5 Se la documentazione tecnica non è redatta in una lingua ufficiale della Svizzera o in inglese, l’UFCOM può chiederne la traduzione integrale o parziale in una delle lingue menzionate.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6137).
1 The manufacturer shall draw up the technical documentation before the apparatus is placed on the market and shall keep it up-to-date. The technical documentation must:
2 It shall list the applicable requirements and cover the design, manufacture and operation of the apparatus insofar as they are relevant to the assessment.
3 The technical documentation must include an adequate analysis and assessment of risks.17
4 The technical documentation must contain at least the following elements, where applicable:
5 If the technical documentation is not provided in an official Swiss language or in English, OFCOM may require that all or some of the documents be translated into one of those languages.
17 Amended by No I of the O of 18 Nov. 2020, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 6137).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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