1 La Confederazione può promuovere la ricerca applicata sullo sfruttamento pacifico dell’energia nucleare, in particolare sulla sicurezza degli impianti nucleari e sullo smaltimento nucleare.
2 Può sostenere la formazione di specialisti o provvedervi essa stessa.
3 I privati ottengono di massima aiuti finanziari soltanto se forniscono prestazioni proprie per almeno il 50 per cento dei costi.
The Confederation may contribute to international organisations and participate in international projects connected with the peaceful use of nuclear energy, and in particular the non-proliferation of nuclear arms, safety, public health and environmental protection.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.