Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 83 Emolumenti e tasse di vigilanza della Confederazione

1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per:

a.
il rilascio, il trasferimento, la modifica, l’adeguamento e la revoca di autorizzazioni e licenze;
b.
l’allestimento di perizie;
c.
l’esercizio della vigilanza;
d.
lavori di ricerca e sviluppo eseguiti o fatti eseguire dalla Confederazione nell’ambito della vigilanza per singoli impianti nucleari.

2 Per la copertura dei costi dell’attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, le autorità federali competenti riscuotono inoltre una tassa annua di vigilanza dagli esercenti degli impianti nucleari. L’importo della tassa di vigilanza è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 84 Cantonal fees

The cantonal authorities may collect fees from owners of nuclear installations, nuclear goods and radioactive waste, and request remuneration of costs, in particular for:

a.
the planning and implementation of emergency measures;
b.
the protection provided by the police for nuclear installations and for the transport of nuclear materials and radioactive waste;
c.
the training of security guards;
d.
surveys of plots of land in the protection zone, their recording in the land register and entries in the land register.
 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.