Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Internal Law 7 Public works - Energy - Transport 73 Energy

732.1 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu)

732.1 Nuclear Energy Act of 21 March 2003 (NEA)

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Art. 16 Condizioni per il rilascio della licenza di costruzione

1 La licenza di costruzione è rilasciata se:

a.
è garantita la protezione dell’uomo e dell’ambiente;
b.
il progetto corrisponde ai principi della sicurezza nucleare interna e esterna;
c.
non vi si oppone nessun altro motivo previsto dalla legislazione federale, segnatamente relativo alla protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio e alla pianificazione del territorio;
d.
è garantita un’esecuzione a regola d’arte del progetto ed esiste un programma di misure atte ad assicurare la qualità per l’insieme delle attività della costruzione;
e.
vi è un piano per la disattivazione o un progetto per la fase di osservazione e un piano per la chiusura dell’impianto.

2 Per gli impianti che necessitano di un’autorizzazione di massima la licenza di costruzione è inoltre rilasciata soltanto se:

a.
il richiedente è titolare di un’autorizzazione di massima definitiva;
b.
il progetto rispetta le disposizioni dell’autorizzazione di massima.

3 Gli impianti senza autorizzazione di massima devono inoltre soddisfare le condizioni di cui all’articolo 13 capoversi 1 lettere d–f e 2.

Art. 16 Conditions governing the granting of a construction licence

1 A construction licence is granted if the following conditions are met:

a.
the protection of humans and the environment is ensured;
b.
the project meets the principles governing nuclear safety and security;
c.
the granting of the licence does not conflict with any other provisions of federal legislation, in particular governing environmental protection, preservation of local natural and cultural heritage, and spatial planning;
d.
the applicant is able to guarantee professional project management and has drawn up a programme of measures relating to quality assurance for all construction activities;
e.
a plan has been submitted for decommissioning, or a project for the monitoring period and a plan for the closure of the installation.

2 For installations that require a general licence, a construction licence will only be granted if:

a.
the applicant is in possession of a legally valid general licence;
b.
the project concerned complies with the provisions of the general licence.

3 For installations that are not subject to a general licence, the requirements cited in Article 13 paragraph 1 letters d-f and paragraph 2 also apply.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.