1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento possono essere autorizzate nuove abitazioni solamente se sono utilizzate:
2 Un’abitazione è considerata sfruttata a scopi turistici se, in modo duraturo, è messa a disposizione di clienti, esclusivamente per soggiorni di breve durata, a condizioni usuali di mercato e conformi all’uso locale, e se:
3 Nelle autorizzazioni edilizie, l’autorità preposta al loro rilascio dispone la limitazione d’uso secondo il capoverso 1 lettera a o il capoverso 2 lettere a o b prescrivendo un onere d’uso. Se nell’autorizzazione edilizia per una nuova abitazione tale onere non figura e se l’autorizzazione non è stata rilasciata secondo gli articoli 8, 9, 26 o 27, la limitazione d’uso secondo il capoverso 1 lettera a si presume applicabile.
4 Immediatamente dopo che l’autorizzazione edilizia è passata in giudicato, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie incarica l’ufficio del registro fondiario di menzionare nel registro fondiario la limitazione d’uso riguardante il fondo in questione.
5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, segnatamente:
1 In communes with a proportion of second homes in excess of 20 per cent, building permits may only be granted for new homes if they are used as follows:
2 A home is deemed to be managed tourist accommodation if it is permanently offered for the exclusively short-term use of guests on terms that are customary in the market and in the locality and it:
3 The building authority shall impose a restriction on use in accordance with paragraph 1 letter a or paragraph 2 letter a or b in the building permit by means of condition of use. If the building permit for a new home does not contain such a condition and in the absence of authorisation in accordance with Articles 8, 9, 26 or 27, it shall be assumed that the restriction on use in accordance with paragraph 1 letter a applies.
4 As soon as the building permit takes legal effect, the building authority shall instruct the land registry to note the restriction on use in the land register in respect of the property concerned.
5 The Federal Council shall regulate the details, in particular:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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