1 La presente legge si applica alle domande di costruzione che devono essere decise in prima istanza o su ricorso dopo la sua entrata in vigore.
2 Nel caso in cui un’autorizzazione edilizia rilasciata con decisione passata in giudicato prima dell’11 marzo 2012 ordini il differimento dell’esecuzione nel quadro di un contingentamento, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia può autorizzare l’esecuzione, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, se nell’autorizzazione edilizia non è previsto un periodo per l’inizio dell’esecuzione oppure se tale inizio è differito a un periodo che termina al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3 Se la quota di abitazioni secondarie di un Comune si riduce al 20 per cento o a una percentuale inferiore, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie, su richiesta del proprietario, revoca un’eventuale limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, e incarica l’ufficio del registro fondiario di cancellare la relativa menzione nel foglio del registro fondiario concernente il fondo in questione.
4 Le autorizzazioni edilizie rilasciate conformemente al diritto procedurale cantonale prima del 31 dicembre 2012 con decisione passata in giudicato restano valide.
5 Le autorizzazioni edilizie rilasciate e passate in giudicato conformemente al diritto procedurale cantonale dopo il 1° gennaio 2013 e fino all’entrata in vigore della presente legge restano valide a condizione che siano state rilasciate in base all’ordinanza del 22 agosto 20128 sulle abitazioni secondarie.
1 This Act applies to applications for building permits that are considered at first instance or on appeal after this Act comes into force.
2 If a building permit that was granted and took legal effect before 11 March 2012 requires the execution of the work to be postponed pending a decision relating to quotas, the competent building authority may authorise the work to begin at the latest within two years of this Act coming into force provided the building permit did not specify a period within which the work must start or postponed the start of the work for a period that ends no later than two years after this Act comes into force.
3 If the proportion of second homes in a commune falls to 20 per cent or less, the building authority shall, at the request of the owner, revoke any restriction on use under Article 7 paragraph 1 and instruct the land register to delete the relevant note on the land register folio for the property concerned.
4 Building permits that were granted and took legal effect before 31 December 2012 under the relevant cantonal procedural law shall remain valid.
5 Building permits that were granted and took legal effect in accordance with relevant cantonal procedural law after 1 January 2013 but before this Act came into force shall remain valid provided they are based on the Ordinance of 22 August 20128 on Second Homes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.