1 Confederazione, Cantoni e Comuni elaborano e coordinano le pianificazioni necessarie ai loro compiti d’incidenza territoriale.
2 Essi tengono conto delle incidenze territoriali della loro altra attività.
3 Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti.
1 The Confederation, cantons and communes shall plan their activities that have a spatial impact, and coordinate their planning efforts.
2 They shall take account of the spatial impact of their other activities.
3 Authorities responsible for planning shall ensure that subordinate authorities are given the necessary freedom to fulfil their remit.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.